Abstract
Nel sistema italiano, la vittima, sebbene abbia assunto un ruolo di crescente importanza, resta ai margini della fase di esecuzione della pena. All’indifferenza legislativa se ne aggiunge un’altra: il tema della mediazione – al centro di diffuse analisi sul piano delle possibili alternative al rito ordinario – risulta esaminato in modo superficiale nel quadro delle dinamiche esecutive. L’articolo intende offrire un contributo utile a colmare questa lacuna. Nelle linee di fondo, il tratto distintivo della mediazione in executivis è rappresentato dall’intervenuta irrevocabilità della sentenza: un fattore che si palesa ambivalente, nella misura in cui può agevolare percorsi a valenza conciliativa ma anche renderli più ostici. In simile scenario, diventa centrale il nesso tra la giustizia riparativa e gli scopi di risocializzazione sottesi alla pena, tali da esplicarsi nell’impegno dell’autore a rivisitare in chiave critica l’illecito commesso e ricostruire il rapporto con la persona offesa. Stabilita questa premessa, l’accento va posto sulla logica del dialogo: le parti sono chiamate a sviluppare, con l’aiuto del mediatore, una trama relazionale che permetta di sanare la frattura originata dal reato. Tali canoni – già sfuggenti nella dimensione normativa dell’affidamento in prova (art. 47 comma 7 ord. penit.) e del lavoro all’esterno (art. 21 comma 4-ter ord. penit.) – sono del tutto obliterati sul versante applicativo. Appare, quindi, indispensabile un deciso cambio di rotta al fine di introdurre, nella fase esecutiva, forme di mediazione a carattere individualizzato e comunicativo.
Parole chiave
Esecuzione penale; mediazione; giustizia riparativa; affidamento in prova; lavoro all’esterno