Open-access Giustizia negoziata e invalidità nel procedimento penale italiano: un rapporto problematico

Negotiated Justice and procedural sanctions in the Italian criminal proceedings: a troubled relationship

Riassunto

La giustizia negoziata è di regola caratterizzata da un accordo fra le parti, che comporta, per l’imputato, una serie di vantaggi e sacrifici, ed è principalmente finalizzata a un risparmio di tempi e costi rispetto alla procedura standard di accertamento. Nell’ambito dell’applicazione della pena su richiesta delle parti – principale procedimento speciale italiano afferente al modello della giustizia negoziata – da tempo ci si interroga sulla sorte delle invalidità verificatesi prima dell’accordo e la giurisprudenza della Cassazione tende a sostenerne la totale sterilizzazione, quale corollario della manifestazione della volontà negoziale. Dopo aver analizzato tale tematica dal punto di vista teorico ed essersi soffermati sulle indicazioni provenienti dalla Corte europea dei diritti umani, si giungerà alla conclusione che l’orientamento attualmente dominante in giurisprudenza sia troppo sbilanciato verso le ragioni della deflazione e ci si immergerà nelle norme del codice di procedura penale italiano, alla ricerca di possibili soluzioni alternative, idonee a garantire un miglior bilanciamento fra tutti gli interessi e i valori in gioco.

Parole chiave
giustizia negoziata; invalidità; patteggiamento

Abstract

Negotiated justice is usually characterised by an agreement between the parties, which entails a series of advantages and sacrifices for the defendant, and is mainly aimed at saving time and costs compared to the standard procedures. In the context of the application of sentence at the request of the parties – the main Italian special procedure relating to the model of negotiated justice – there has long been debate about the fate of procedural sanctions that occurred before the agreement, and the case law of the Court of Cassation tends to support their total neutralisation as a corollary to the manifestation of the will to negotiate. After analysing this issue from a theoretical point of view and considering the indications stemming from the case-law of European Court of Human Rights, we will conclude that the current Italian case law is too focused on a speedy adjudication of criminal cases and we will delve into the provisions of the Italian Code of Criminal Procedure in search of possible alternative solutions that can ensure a better balance between all the interests and values at stake.

Keywords
Negotiated Justice; Procedural Sanctions; Patteggiamento

Introduzione

L’accesso alla giustizia negoziata comporta, per l’imputato, diversi sacrifici e vantaggi. La «trattativa», che caratterizza questa tipologia procedimentale, sfocia, infatti, in un «accordo sinallagmatico, costruito sulla base di uno scambio tra la rinuncia del prevenuto a una serie di diritti fondamentali e la promessa di un trattamento (sanzionatorio, ma spesso non solo) più favorevole»2: cosi, ad esempio, prestando il consenso all’irrogazione della pena, pur in assenza dell’ordinaria – più lunga e complessa – sequenza procedimentale, l’imputato potrebbe ottenere una diminuzione della sanzione altrimenti applicabile per il fatto contestato3.

Questo schema caratterizza anche l’«applicazione della pena su richiesta delle parti» (cosiddetto “patteggiamento”; artt. 444-448 c.p.p.), ossia uno dei procedimenti speciali previsti dal codice di rito italiano: la proposta, concordemente elaborata dall’imputato e dal pubblico ministero, è poi sottoposta al giudice per una serie di controlli e, se il suo vaglio è positivo, viene applicata una pena diminuita fino a un terzo, oltre a numerosi altri vantaggi, alcuni dei quali ex lege4.

All’interno di questo contesto, però, un tema, che da sempre solleva numerose questioni, è quello dei residui margini operativi delle invalidità. Immaginiamo che, pur raggiunta l’intesa fra le parti, ci si avveda di un pregresso errore, idoneo a invalidare il procedimento e, di conseguenza, l’accordo; oppure, che alcune delle prove tramite cui il giudice dovrebbe svolgere i suoi controlli su quanto pattuito siano in realtà state ammesse in violazione di un divieto, o appaiano male acquisite. In siffatte condizioni, quali sono gli effetti attribuibili alla volontà, espressa dalle parti, di definire negozialmente la questione? Tale circostanza è sufficiente a obliterare eventuali difetti procedurali e a impedire che si esplichi l’altrimenti prescritto effetto invalidante?

La risposta finora fornita dell’ordinamento italiano è senza dubbio positiva: la richiesta di patteggiamento, secondo la giurisprudenza di legittimità, impedisce di rilevare qualsiasi invalidità pregressa; dal canto suo, il legislatore, con una riforma del 2017, non è intervenuto direttamente sul punto, ma ha consistentemente ridotto le possibilità di impugnazione della sentenza di patteggiamento, limitandole ad alcuni profili, molto circoscritti, relativi all’accordo e alla pena applicata5.

Questo assetto ha subito molte critiche da parte della dottrina, sostanzialmente sulla base di un eccessivo sbilanciamento in favore delle esigenze di economia processuale, sottese al rito in questione. Sono infatti anche altri – si sostiene – i fattori che entrano in gioco e dovrebbero essere presi in considerazione: oltre alla vincolatività dell’accordo e delle contestuali rinunce, rileverebbero diritti e garanzie fondamentali tutt’altro che negoziabili6.

In questo lavoro, cercheremo di fare il punto su questa spinosa questione con una riflessione su più livelli. I profili sopra tratteggiati verranno prima di tutto inquadrati sul piano teorico; dopodiché, esamineremo le indicazioni provenienti dalla Corte europea dei diritti umani, da lungo tempo impegnata nel tracciare i confini di una giustizia negoziata equa; infine, sulla base delle conclusioni fino ad allora raggiunte, ritorneremo sul patteggiamento, alla ricerca di una soluzione che possa meglio contemperare tutte le esigenze in campo.

Emergerà un quadro frastagliato, in cui risultano inopportune soluzioni orizzontali: se, effettivamente, l’intento negoziale può in diversi casi prevalere, tuttavia, il suo oggetto non è illimitatamente dilatabile, posto che alcuni aspetti paiono sfuggire a qualsiasi tipo di trattativa.

1. Un variegato insieme di finalità differenti

Al fine di meglio comprendere come gli istituti di giustizia negoziata e le invalidità possano fra loro intersecarsi, occorre in primo luogo analizzarne, partitamente, le finalità salienti.

Da questo punto di vista, non vi è alcun dubbio che i meccanismi di giustizia negoziata, compreso il patteggiamento italiano, mirino, principalmente, a una maggior efficienza del circuito penale; l’obiettivo è, in sostanza, un risparmio di tempi e costi rispetto a quanto accadrebbe all’interno della procedura standard di accertamento.

Ovviamente, però, la contrazione dei tempi e dei costi avvantaggia, reciprocamente, sia la macchina processuale, sia l’imputato, il quale, in effetti, potrebbe anche trovare conveniente una rapida definizione del procedimento in cui è stato suo malgrado coinvolto. Inoltre, è altrettanto vero che proprio i meccanismi in questione consentono a sistemi giudiziari spesso sovraccarichi di garantire, in qualche modo, la ragionevole durata del procedimento, la quale rappresenta, a sua volta, un valore anche per l’imputato7.

Il mondo delle invalidità è invece segnato da una maggiore pluralità di intenti. Questi strumenti giuridici – la cui caratteristica principale è quella di rendere di regola inefficace l’atto su cui insistono – rappresentano una delle più incisive reazioni dell’ordinamento processuale alla violazione delle proprie regole. Sotto questa veste, l’invalidità soddisfa due fini diversi, fra loro strettamente collegati: innanzitutto, viene perseguito un effetto dissuasivo nei confronti dei protagonisti del procedimento, i quali – nella consapevolezza che l’atto formato sarà invalido – tendono ad astenersi dalla trasgressione delle regole. In secondo luogo, una volta ormai avvenuta la violazione, l’invalidità ha una funzione rimediale, impendendo che l’atto viziato – spogliato della sua efficacia – possa provocare conseguenze pregiudizievoli8.

Proprio a causa della gravosità delle sue conseguenze, questa tipologia di istituti è comunemente posta a presidio dell’osservanza di disposizioni che regolano aspetti fondamentali della disciplina processuale9: si pensi, ad esempio, alla partecipazione dell’imputato e del difensore al procedimento, o alla formazione delle prove secondo determinati canoni. Molte possono quindi essere le esigenze sottese all’effetto invalidante, seppur accomunate dall’essere generalmente ritenute essenziali o almeno preminenti.

In sintesi, troviamo, da un lato, un’esigenza di efficienza del procedimento, che si intreccia alla necessità di garantirne la ragionevole durata; dall’altro lato, è invece riscontrabile una maggiore poliedricità di interessi che si servono dell’invalidità quale strumento di protezione.

Bisognerà ora cercare di capire come questi differenti valori possano fra loro correttamente bilanciarsi e, soprattutto, se uno dei due poli possa totalmente prendere il sopravvento sull’altro, come avviene – lo si è già accennato e lo si vedrà meglio dopo – nell’ambito del patteggiamento italiano.

2. Effetti e limiti dell’accordo

Nelle interazioni fra giustizia negoziata e invalidità sono certamente di primaria importanza il significato e il peso attribuibili all’avvenuto accordo fra le parti. Nel momento in cui l’imputato decide di accedere a un meccanismo di giustizia negoziata e raggiunge un accordo, la sua manifestazione di volontà in tal senso, se correttamente formata, ha ad oggetto elementi differenti: in positivo, viene accettato quanto pattuito in merito al trattamento sanzionatorio; in negativo, il consenso, come si è già accennato, porta con sé una serie di rinunce relative a garanzie di cui l’imputato avrebbe altrimenti potuto godere, ad esempio, in merito a formazione della prova, fasi procedimentali, modalità di accertamento della responsabilità, nonché impugnazioni10.

Si pone quindi il problema di capire quali possano essere – al di là dei contenuti espliciti – eventuali conseguenze implicite dell’avvenuta intesa; in particolare, in questa sede, dobbiamo domandarci se la scelta della giustizia negoziata sia da sola sufficiente per ritenere inibita la rilevazione di eventuali invalidità che affliggano gli atti del procedimento. Analizzeremo ora la questione dal punto di vista teorico, per poi immergerci successivamente nel contesto italiano dell’applicazione della pena su richiesta delle parti.

Va anzitutto presa in esame la posizione della difesa. Potrebbe infatti vedersi una profonda contraddizione nel comportamento dell’imputato, il quale – avendo espresso la volontà di definire la vicenda negozialmente – nello stesso contesto, invochi anche il riconoscimento di una invalidità, che potrebbe porre nel nulla il pactum raggiunto. Eccentrico sarebbe, in breve, manifestare la propria volontà per un determinato esito procedimentale, ma poi sollevare delle eccezioni idonee a metterlo in discussione11.

Peraltro, simili condotte potrebbero anche dirsi inconciliabili con l’ottenimento dei benefici connessi all’accordo: in termini generali e astratti, la premialità trova giustificazione proprio nel garantito risparmio di tempi e costi, potendosi quindi dimostrare inconferente ogni istanza che ostacoli l’intento deflativo e magari richieda pure la rinnovazione di alcune attività procedimentali.

Non meno rilevanti sono, però, le ragioni a sostegno della tesi opposta.

È certamente vero che l’assenso all’accordo implica la volontà di concludere il procedimento in tal modo; d’altra parte, però, residua una significativa differenza fra una procedura svoltasi in maniera aderente alle regole e un’altra in cui queste ultime siano state violate, tanto da determinare l’insorgere di un’invalidità. Senza dubbio, l’imputato, col fine di ottenere determinati benefici, rinuncia alle opportunità e agli spazi difensivi normalmente offerti dall’ordinamento, ma ciò non significa aver abdicato anche alla legittimità del procedimento. In altre parole, è opinabile che, fra i termini impliciti dell’accordo, compaia anche una rinuncia generalizzata alla legalità della procedura sino ad allora posta in essere. Affidarsi alla giustizia negoziata non dovrebbe implicare anche un irrimediabile assoggettamento a procedimenti viziati12.

Ancora, sarebbe erroneo ritenere che l’eventuale dichiarazione di una invalidità operi per forza in direzione avversa rispetto alla conclusione negoziata; al contrario, potrebbe proprio essere l’estromissione di una prova viziata a permettere di contenere la pena pattuita, oppure a convincere il pubblico ministero che la via dell’accordo è quella più conveniente13.

Bisogna, poi, del pari tenere in considerazione la posizione del giudice. Ben si accedesse all’idea che le parti, ormai vincolate all’intesa, non possano più dolersi di alcun vizio, diverso parrebbe il ruolo di quest’ultimo, che – in quanto controllore e garante della procedura – sembrerebbe svincolato dalle limitazioni attribuibili ai protagonisti del patto14. Peraltro, laddove al medesimo giudicante siano concessi poteri di controllo – come, ad esempio, la possibilità di rigettare la richiesta, o, addirittura, di prosciogliere l’imputato – desta perplessità l’idea che nemmeno a questi sia concesso rilevare un’invalidità idonea a incidere su valutazioni così importanti e senza dubbio indipendenti dal volere delle parti15.

Infine, come si è già accennato, ragionevole durata e deflazione non sono affatto gli unici valori in gioco16: le invalidità tutelano, di riflesso, gli interessi sottesi alle norme a cui sono state collegate ed è con questi ultimi che bisogna fare i conti, posto che, almeno in alcune ipotesi, trattandosi di diritti fondamentali, la loro disponibilità dovrebbe restare esclusa17.

Ecco, insomma, come possiamo riassumere le riflessioni appena svolte. Da una parte, si staglia l’idea secondo cui chi abbia domandato un determinato esito procedimentale, non possa più porre in essere comportamenti volti a intralciarlo, così assicurando, nel caso di specie, il raggiungimento degli obiettivi deflativi tipici della giustizia negoziata. Dall’altra parte, emergono diritti e garanzie, spesso irrinunciabili, protetti dall’invalidità, istanze di legalità della procedura – anche di quella che si conclude con un esito negoziato –, nonché la garanzia di autonomia spettante al giudice rispetto a quanto pattuito dalle parti.

In questa intricata commistione di valori ed esigenze sostanziali, pare allora abbastanza difficile immaginare che uno dei due poli possa totalmente prevalere sull’altro e la scelta più ragionevole, come spesso accade, è forse quella di un compromesso: il diritto dell’imputato a vedere formalmente dichiarate almeno alcune invalidità, così come i compiti di garanzia del giudice, non dovrebbero essere sempre destinati a recedere. Allo stesso tempo, però, nemmeno sarebbe sensato dar rilievo a ogni vizio procedurale pregresso: la circostanza dell’avvenuto accordo sull’esito del processo sembra in effetti valorizzabile al fine di dedurne alcune rinunce implicite, ulteriori rispetto a quelle palesi in materia di accusa e di pena.

3. Giustizia negoziata e rinunce ai diritti fondamentali nella dimensione convenzionale

Un contributo importante per riflettere sulle modalità del bilanciamento sopra prospettato può certamente essere ricavato dall’ecosistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo18, le cui indicazioni costituiscono un prezioso caposaldo comune a tutti i Paesi che vi aderiscono, Italia compresa. Ci si può anzitutto soffermare sulla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema di rinunce ai diritti convenzionalmente garantiti, per poi focalizzarsi sugli arresti specificamente incentrati sulla giustizia negoziata.

In generale, i giudici europei ripetono ormai, da molto tempo, che «neither the letter nor the spirit of Article 6 of the Convention prevents a person from waiving of his own free will, either expressly or tacitly, the entitlement to the guarantees of a fair trial»; tuttavia, per essere effettiva, tale rinuncia «must be established in an unequivocal manner and be attended by minimum safeguards commensurate to its importance», oltre a non dover «run counter to any important public interest»19.

La rinuncia è quindi consentita, in forma sia espressa che tacita. Sono però previste alcune limitazioni: la stessa deve apparire inequivocabile, essere sorretta da garanzie proporzionate alla sua gravosità e, infine, non porsi in contrasto con importanti interessi pubblici.

Le maglie si restringono un po’ di più quando a venire in gioco sono diritti che costituiscono il pilastro fondamentale della fairness, come il diritto alla difesa tecnica: in questo caso, «such a waiver need not be explicit, but it must be voluntary and constitute a knowing and intelligent relinquishment of a right; in particolare, «before an accused can be said to have implicitly, through his conduct, waived an important right under Article 6, it must be shown that he could reasonably have foreseen what the consequences of his conduct would be»20.

Come si è già anticipato, gli approdi generali in tema di rinuncia sono poi stati traslati anche nel campo del plea bargaining, con alcune specificazioni ulteriori. In tema, la Corte ha anzitutto preso atto che «it can be considered a common feature of European criminal-justice systems for an accused to obtain the lessening of charges or receive a reduction of his or her sentence in exchange for a guilty or nolo contendere plea in advance of trial or for providing substantial cooperation with the investigative authority».

Dopo aver così preso atto – anche favorevolmente21 – della diffusione di simili meccanismi procedimentali, il giudice della Convenzione non ha tuttavia mancato di sottolineare la gravosità dei sacrifici richiesti all’imputato: «where the effect of plea bargaining» – si è constatato – «is that a criminal charge against the accused is determined through an abridged form of judicial examination, this amounts, in substance, to the waiver of a number of procedural rights»22.

Per tale ragione – operando analogicamente rispetto a quanto stabilito, in via generale, per le rinuncie alle garanzie ex art. 6 CEDU – la Corte ha posto alcuni paletti: in primo luogo, «the bargain must be accepted in full awareness of the facts of the case and the legal consequences and in a genuinely voluntary manner»; in secondo luogo, «the content of the bargain and the fairness of the manner in which it had been reached between the parties must be subject to sufficient judicial review»23.

Dalle pronunce sopra ricordate, possiamo quindi ricavare lo statuto convenzionale delle forme di giustizia negoziata; peraltro, è appena il caso di precisare, che le specifiche condizioni riguardanti il plea bargaining, integrano, senza sostituirle, quelle previste, in generale, per la rinuncia alle garanzie legate alla fairness24.

L’accordo siglato dall’imputato, nell’ambito di un istituto di giustizia negoziata, può senza dubbio contenere la rinuncia a diritti e garanzie procedimentali; del resto, in caso contrario, nemmeno si potrebbe fare. Tuttavia, la volontà in questo senso, espressa o tacita che sia, deve manifestarsi in maniera inequivocabile, essere supportata da una serie di ulteriori garanzie di contorno, nonché far salvi eventuali interessi pubblici contrari; inoltre, più è significativo il sacrificio, più all’imputato devono esserne chiare le conseguenze.

L’assistenza del difensore e il ruolo di controllo del giudice – se opportunamente disciplinati ed esercitati – possono apparire sufficienti sia come elementi di supporto, sia per assicurare una rinuncia consapevole e certa25. Più complesso appare invece il discorso relativo agli interessi pubblici: è ben possibile, infatti, che alcuni valori siano considerati così fondamentali dall’ordinamento da non essere più categorizzabili alla stregua di interessi “privati” dell’imputato, ma risultare assorbiti in una sorta di sfera “pubblica” più ampia; di qui, la loro refrattarietà a essere rinunciati a opera del singolo, anche nel contesto della giustizia negoziata.

La prima delle due garanzie specifiche per il plea bargaining appare sovrapponibile a quella, sopra esaminata, del «knowing and intelligent relinquishment of a right», che la Corte utilizza in materia di rinunce ai diritti fondamentali. La seconda, invece, implica espressamente la necessità di un controllo giudiziale sul patto26.

In definitiva, non tutto si può fare in nome dell’efficienza e della ragionevole durata: è fondamentale un assenso libero, palese, informato, debitamente supportato e che, fra l’altro, incida su interessi di cui l’imputato è effettivamente in grado di disporre.

4. La sterilizzazione delle invalidità nel patteggiamento italiano

Alla luce delle riflessioni fini qui svolte, possiamo ora nuovamente rivolgerci all’ordinamento italiano, per valutare più da vicino le interconnessioni fra invalidità e giustizia negoziata, in ambito di patteggiamento.

Come si è già accennato, il legislatore non è intervenuto espressamente sul punto, mentre la giurisprudenza attualmente dominante è caratterizzata da una posizione alquanto netta: si esclude che, in sede di patteggiamento, possa essere presa in considerazione la sussistenza di invalidità sorte antecedentemente alla manifestazione di volontà dell’imputato di acconsentire al pactum predisposto insieme al pubblico ministero27.

Nelle pronunce della Cassazione, spesso si perpetuano affermazioni quasi letteralmente sovrapponibili, del seguente tenore: «per consolidata giurisprudenza, l’applicazione concordata della pena postula la rinunzia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta (quindi, a fortiori, anche le inutilizzabilità) diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato»28; oppure, si può leggere che «nel momento in cui prestano il loro consenso all’applicazione della pena su richiesta, le parti rinunciano implicitamente a qualsiasi eccezione di nullità o di incompetenza, precedentemente sollevata o ancora proponibile»29, o che – ancor più radicalmente – la «volontà di concordare la pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. comporta implicitamente la rinuncia a qualsivoglia eccezione di natura processuale»30.

L’ipotizzata rinuncia grava, quindi, indistintamente su qualsiasi vizio, anche qualora l’eccezione sia già stata proposta prima della richiesta; come meglio si legge in una sentenza piuttosto recente, «la circostanza che la richiesta di celebrare il processo con le forme di cui all’art. 444 c.p.p. sia stata formulata da ultimo nel corso dell’udienza, cioè dopo che il giudice si era espresso quanto alle eccezioni di nullità in precedenza sollevate, determina la sanatoria delle precedenti irregolarità in quanto l’applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità»31.

Al di là dell’affermazione del principio, poco altro è però ricavabile da queste pronunce sul piano teorico. Cosicché, nella maggior parte delle ipotesi, manca qualsiasi tipo di giustificazione a sostegno dell’orientamento dominante32, se non appunto il fatto che si tratti di un indirizzo giurisprudenziale ormai inveterato.

Talora si accenna agli «effetti preclusivi conseguenti alla proposizione della richiesta od alla adesione alla stessa»33; altre volte, viene affermato che le «nullità, se eventualmente verificatesi, devono ritenersi superate dall’accordo intervenuto tra le parti»34, oppure che la richiesta in parola comporta la rinuncia a ogni eccezione, «vertendo il patto esclusivamente in ordine alla entità della pena»35. In generale, come si è visto in una sentenza poco sopra citata, è poi spesso chiamato in causa un fenomeno di sanatoria derivante dalla domanda del rito36.

Insomma, la situazione è abbastanza chiara: come efficacemente rappresentato in dottrina, «se vuole l’imputato difendersi sul rito, oltre che sul merito, scelga il dibattimento. Ma se opta […] per il patteggiamento, a fronte del beneficio che ne ricava, deve implicitamente abbandonare ogni ambizione al pieno rispetto delle regole formali»37, tanto che «lo spirito negoziale ingoia persino nullità assolute e inutilizzabilità ‘patologiche’»38.

Ancora da notare è, infine, che parimenti esclusa sarebbe anche la rilevabilità da parte del giudice. Questo ulteriore profilo è emerso chiaramente in una sentenza del 201939, di cui – per la sua valenza sistematica – vale la pena riportare brevemente gli snodi essenziali.

Nel caso di specie, l’imputato aveva chiesto il patteggiamento in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 6, codice della strada. In particolare, questi aveva rifiutato di sottoporsi alla procedura di accertamento dell’alcolemia, ma gli operanti di polizia giudiziaria, per parte loro, avevano omesso di avvisarlo della facoltà di farsi assistere da un difensore ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p. Il giudice per le indagini preliminari aveva allora accertato la sussistenza di una nullità e conseguentemente prosciolto l’imputato perché il fatto non sussiste ai sensi dell’art. 129 c.p.p., così come gli imporrebbe l’art. 444, comma 2, c.p.p., pur in presenza di una richiesta di applicazione della pena.

Chiamata in causa su ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello, la Cassazione, nella prima parte della sentenza, ha confermato che, effettivamente, l’avviso era dovuto nella situazione de qua e che la nullità scaturente dalla sua omissione era intermedia, potendo quindi, di norma, essere rilevata fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, c.p.p.).

Senonché, subito dopo, si registra una repentina svolta: «tuttavia» – si afferma laconicamente – «costituisce ius receptum di questa Corte di legittimità che la richiesta di applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato». Di qui, la conclusione: «pertanto, il GIP milanese è incorso in una violazione di legge non palesandosi l’evidenza dell’insussistenza del reato in ragione di una nullità che non poteva essere valutata perché sanata con la richiesta di patteggiamento»40.

Le parti e il giudice, in definitiva, sarebbero costretti a ignorare ogni tipo di vizio, sullo sfondo di una procedura di giustizia negoziata, il cui felice esito prevaricherebbe ogni altra esigenza procedimentale, generando una incompatibilità radicale fra la richiesta di patteggiamento e qualsiasi iniziativa – non solo contestuale, ma anche precedente – volta a rilevare un’invalidità41. La difesa deve così conformarsi a un’alternativa rigida: o cerca di ottenere la dichiarazione di un vizio procedimentale, oppure patteggia; nessun punto d’incontro è contemplato42.

5. Un orientamento privo di solide fondamenta

Una delle più importanti criticità da notare nell’orientamento appena illustrato è la carenza di chiari riscontri nella legge processuale penale. Come si è visto, la Cassazione fa riferimento a due diversi fenomeni: si parla di una forma di preclusione, o di rinuncia all’eccezione, che inciderebbe in radice, elidendolo, sul diritto di eccepire l’invalidità, ancora prima che sulla invalidità stessa. Alternativamente – sebbene poi spesso gli argomenti finiscano per mischiarsi e confondersi43 – viene invocato l’istituto della sanatoria.

Nessuno di questi fenomeni, invero, sembra però potersi attagliare alle nullità assolute e alle inutilizzabilità, ossia le due invalidità più gravi previste dall’ordinamento processuale penale italiano: entrambe, infatti, a detta di codice, restano rilevabili in ogni stato e grado del procedimento (artt. 179 e 191, comma 2, c.p.p., rispettivamente per nullità e inutilizzabilità), mentre le prime sono addirittura espressamente categorizzate come insanabili (art. 179 c.p.p.). Non vi è dunque alcuna valida ragione per ritenere che un comportamento processuale delle parti, come la richiesta di patteggiamento, possa agire quale fatto impeditivo rispetto alla proposizione dell’eccezione, oppure come causa di sanatoria44.

Il discorso è solo in parte diverso per le nullità intermedie e relative, in relazione alle quali il codice, in effetti, prevede alcune limitazioni45.

In primo luogo, entrambe queste tipologie non possono essere eccepite, fra l’altro, da chi non abbia «interesse all’osservanza della disposizione violata» (art. 182, comma 1, c.p.p.)46. Come si è detto in precedenza, però, sarebbe erroneo ritenere che, da una richiesta di applicazione della pena, sia sempre ricavabile la perdita di interesse dei patteggianti alla rilevazione di qualsiasi vizio47: intanto, possono esservi delle ipotesi in cui la dichiarazione di un’invalidità ha conseguenze positive in funzione dell’esito negoziale; in secondo luogo, l’imputato non perde certamente interesse a tutti i controlli giudiziali previsti dall’art. 444, comma 2, c.p.p., che possono variamente rivelarsi a lui favorevoli, come la verifica sulla necessità di prosciogliere ex art. 129 c.p.p., oppure sulla ragionevolezza dei contenuti dell’accordo, i quali non devono essere eccessivamente gravosi in proporzione all’accusa.

In secondo luogo, nullità intermedie e relative sono anche sanabili, ai sensi dell’art. 183 c.p.p., in almeno tre diverse circostanze: la parte interessata «ha rinunciato espressamente ad eccepirle», «ha accettato gli effetti dell’atto», oppure «si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto omesso o nullo è preordinato». Sebbene, come si è visto, le pronunce di legittimità sopra illustrate richiamino insistentemente il fenomeno della sanatoria, una simile soluzione non appare affatto scontata.

In linea generale, infatti, «la volontà manifestata per chiedere un rito alternativo» è «selettivamente preordinata ad attivare, per l’appunto, il rito prescelto, e non può essere considerata sintomatica di una implicita manifestazione di volontà sanante in relazione ai vizi processuali, dal momento che non v’è traccia di un comportamento univoco e preciso in tale direzione»48. Considerazioni analoghe valgono, a maggior ragione, in tema di prove: non solo «disporre delle modalità del rito non implica anche accettare le patologie degli atti», ma, peraltro, il consenso prestato nell’ambito di un procedimento alternativo quale il patteggiamento «non cade sui singoli atti, ma appunto sulla eliminazione di alcune fasi del rito ordinario, con i metodi probatori annessi».49

In buona sostanza, di certo, domandando il rito speciale in questione, si acconsente a che il giudice svolga le sue valutazioni, precedenti all’emissione della sentenza, sulla base di un metodo e di atti almeno in parte diversi da quelli che altrimenti userebbe; ma tale assenso parrebbe estraneo a rinunce ulteriori, come quella al diritto di «essere valutato sulla base di atti legittimi»50. Né – vale la pena ricordarlo – dovrebbe rilevare il fatto che l’imputato sia a conoscenza dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario, magari grazie alla previa interlocuzione con il proprio difensore: attualmente, una simile circostanza non pare di certo inquadrabile fra le legittime cause di sanatoria dei vizi processuali.

Alla luce dei dati positivi sopra esaminati, va quindi esclusa l’esistenza di un’incompatibilità radicale fra richiesta di patteggiamento ed eccezioni di invalidità; così come dovrebbe restare possibile per il giudice – laddove la legge glielo imponga – rilevare eventuali vizi anche in assenza di iniziativa di parte.

Ciò, naturalmente, non significa che tutte le invalidità debbano essere sempre dichiarate; quel che è criticabile è l’assolutezza dell’orientamento giurisprudenziale, volto in radice a rifiutare qualunque possibilità in tal senso. Non mancano infatti casi in cui soluzioni alternative paiono praticabili: solo per fare un esempio, si potrebbe ipotizzare che la richiesta di patteggiamento implichi l’accettazione di eventuali vizi dell’atto introduttivo51, posto che, all’interno del procedimento così instaurato, è stata manifestata la volontà di innestare un rito speciale52; ugualmente, un’ipotesi di sanatoria viene plausibilmente in gioco in relazione ai vizi di notificazioni e avvisi relativi all’udienza53, o alla possibilità di accedere ai riti speciali54.

Infine, resta da sciogliere un ultimo, possibile, equivoco. Come si è anticipato, la riforma “Orlando” del 2017, ha introdotto un nuovo comma 2-bis nell’art. 448 c.p.p., volto a stringere le maglie dell’impugnazione per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: pubblico ministero e imputato possono ormai presentare ricorso «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza»55. Va tuttavia rilevato che nessuna norma positiva è stata introdotta a monte, al fine di regolare gli effetti di tale richiesta, come peraltro è invece accaduto in tema di giudizio abbreviato56.

Allo stato attuale, quindi, le uniche disposizioni volte a circoscrivere le censure proponibili riguardano il ricorso per cassazione57 e, da esse soltanto, non pare possibile inferire che eguali restrizioni debbano operare anche in relazione al momento genetico del rito58. Peraltro, se un simile ragionamento fosse valido, le conseguenze sarebbero davvero paradossali: se ne dovrebbe ad esempio ricavare che il giudice non sia più tenuto allo svolgimento dei controlli sulla congruità della pena e sulla pronuncia di una sentenza di proscioglimento, posto che tali accertamenti – pur ancora previsti dall’art. 444, comma 2, c.p.p. – non figurano nell’elenco di cui al predetto comma 2-bis dell’art. 448 c.p.p.59

In definitiva, dal punto di vista normativo e sistematico, la pretesa sterilizzazione assoluta delle invalidità non solo è priva di supporto, ma varie disposizioni paiono orientare verso la tesi opposta; a stretto rigore, in mancanza di un apposito intervento legislativo sul punto, si dovrebbe ancora fare riferimento all’ordinario regime di rilevabilità delle invalidità, predisposto in via generale dal codice.

6. Gli effetti della richiesta di giudizio abbreviato

Le perplessità relative agli indirizzi giurisprudenziali in questione trovano terreno fertile anche nella disciplina – questa sì espressamente prevista dal legislatore – in materia di richiesta di giudizio abbreviato.

Questo rito speciale ha invero diversi aspetti in comune con il patteggiamento, sebbene corrisponda a un diverso paradigma. Più che di giustizia “negoziata”, possiamo parlare di giustizia “consensuale”, ossia di «meccanismi processuali fondati sullo schema del ‘contratto per adesione’, […] su offerte secche, non mercanteggiabili», in relazione alle quali l’interessato può soltanto scegliere se aderire o meno60. Nel rito abbreviato, infatti, l’“offerta” in termini di riduzione della pena presenta sempre i medesimi connotati e non è oggetto di negoziazione con il pubblico ministero61; in cambio, l’imputato rinuncia al dibattimento e alla formazione della prova in contraddittorio, accettando altresì – nell’ipotesi base del rito – di essere giudicato esclusivamente per mezzo degli atti contenuti nel fascicolo delle investigazioni.

Nel 2017, come si è già accennato, la stessa riforma che ha introdotto il predetto art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ha interessato anche il giudizio abbreviato; cosicché, mentre, per il patteggiamento, si è espressamente operato a valle, ossia sulle impugnazioni, nell’ambito del rito ora in esame, le novità sono intervenute a monte, tramite la specificazione degli effetti attribuibili alla domanda dell’imputato di accesso al rito.

Il nuovo comma 6-bis dell’art. 438 c.p.p. stabilisce che «la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio»; altresì preclusa è «ogni questione sulla competenza per territorio del giudice».

Questa disposizione – almeno in parte propiziata da precedente giurisprudenza di legittimità – ha subito diverse critiche sia per ragioni contenutistiche, sia per l’opinabile sintassi giuridica adottata62. Ad ogni modo, per quel che maggiormente interessa in questa sede, l’intentio legis risulta abbastanza chiara: pure la richiesta di giudizio abbreviato comporta delle rinunce, anche in termini di invalidità; d’altra parte, però, il legislatore ha selezionato alcuni vizi ritenuti troppo gravi per finire nell’ombra.

Diversamente da quanto accade nell’ambito del patteggiamento, pertanto, è stato lasciato spazio alle invalidità che il nostro ordinamento – come si è ricordato in precedenza – considera rilevabili in ogni stato e grado del procedimento, o addirittura insanabili; si tratta, infatti, di quelle fattispecie in cui vengono in gioco valori considerati indisponibili, o – nel linguaggio della Corte di Strasburgo – oggetto di un «important public interest», nel senso che trascendono la sfera del rinunciabile per mezzo del rito premiale.

Proprio a tal proposito, vale forse la pena di ricordare quanto affermarono le Sezioni unite della Cassazione già nel 2000, al fine di circoscrivere le inutilizzabilità rilevabili nell’ambito del giudizio abbreviato63: con parole che sembrano spingersi oltre il perimetro di tale procedimento speciale, venne chiarito che deve «attribuirsi piena rilevanza nel giudizio abbreviato alla categoria sanzionatoria della inutilizzabilità cosiddetta ‘patologica’, inerente cioè agli atti probatori assunti contra legem, il cui impiego è vietato in modo assoluto non solo nel dibattimento ma in qualsiasi altra fase del procedimento, ivi comprese le indagini preliminari, l’udienza preliminare, le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito».

Alla luce della disposizione appena illustrata, sorge allora spontaneo chiedersi perché la situazione in cui versa il patteggiamento sia praticamente opposta, tanto diversa che nemmeno alle invalidità “assolute” resta attribuito il minimo rilievo.

Sicuramente nel giudizio abbreviato – a differenza di quanto avviene nel patteggiamento – l’imputato non chiede direttamente l’applicazione di una pena; compie, però, altre rinunce significative che, nel caso in cui venisse condannato, gli frutterebbero un beneficio sanzionatorio sulla pena principale, simile a quello previsto per l’altro rito. In secondo luogo, va ricordato che, anche di fronte alla domanda di patteggiamento, l’imputato potrebbe ancora essere prosciolto, seppure tale opportunità sia ancorata a quanto previsto dall’art. 129 c.p.p.; inoltre, il giudice è tenuto a svolgere anche ulteriori controlli nel merito, che potrebbero condurre al rigetto della proposta.

Non tutto, insomma, è ancora deciso e queste alternative di ampio respiro avvicinano i due procedimenti speciali più di quanto si possa inizialmente pensare. Se questo è vero, può allora apparire irragionevole la disparità di trattamento fra chi richieda il giudizio abbreviato e chi invece opti per il patteggiamento64, offrendo siffatta circostanza ulteriore un elemento in più per ritenere necessario – anche, per quest’ultimo – un diverso bilanciamento.

7. Alla ricerca di un diverso criterio selettivo

Finora abbiamo visto le ragioni teoriche, sistematiche e codicistiche per cui l’opzione verso l’applicazione della pena su richiesta non dovrebbe corrispondere a una totale impermeabilità della sede negoziale nei confronti delle invalidità precedentemente verificatesi: il diritto a una procedura legittima, l’effettivo perimetro dell’accordo, l’eventuale indisponibilità degli interessi in gioco, nonché, da ultimo, il confronto con altri istituti accolti nel sistema italiano, ci inducono ad auspicare un diverso percorso.

Sul punto, bisogna anzitutto essere realisti. Vista l’intransigenza e la continuità – soprattutto negli ultimi anni – dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario, limitarsi a invocare l’osservanza dell’ordinario regime delle invalidità sarebbe un’ottimistica petizione di principio. Bisogna, quindi, provare a spostare l’ago della bilancia più nel mezzo, senza però potersi permettere di ignorare quanto statuito dal diritto vivente.

Una prima possibilità concreta sarebbe allora quella di suggerire, per la richiesta di patteggiamento, un trattamento analogo a quanto previsto per il giudizio abbreviato65; in fondo – si potrebbe pensare – la possibilità di dedurre, fra l’altro, nullità assolute e inutilizzabilità è già sufficiente per ricondurre la disciplina in questione quantomeno nei canoni della ragionevolezza.

A ben vedere, però, sebbene resti una norma a cui guardare per un generale ripensamento delle regole attuali, un semplice trapianto dell’art. 438, comma 6-bis, c.p.p. risulterebbe, per un verso, troppo e, per altro verso, troppo poco: vi sono infatti alcuni vizi su cui si potrebbe effettivamente pensare di soprassedere, seppur formalmente insanabili, o sempre rilevabili, mentre altri, gerarchicamente inferiori in astratto, paiono senza dubbio più significativi se calati nell’economia del patteggiamento.

Pensiamo a una ipotesi in cui la notificazione all’imputato dell’udienza preliminare sia stata omessa, dando luogo a una nullità assoluta (art. 179 c.p.p.). Se, però, nonostante ciò, la volontà dell’imputato di accedere al patteggiamento risulti pienamente accertata, potrebbe forse ritenersi superfluo il rinnovo della notificazione e il rinvio dell’udienza66; ci si ritroverebbe comunque tempo dopo nella medesima situazione, avendo soltanto frustrato, almeno in parte, l’economia processuale a cui il rito speciale in questione tende.

Diversa è, ad esempio, la situazione nel caso, prima illustrato, del mancato avvertimento sull’assistenza tecnica durante un controllo del tasso alcolemico67. La rilevazione di quella nullità intermedia era fondamentale per la verifica giudiziale sulle condizioni per il proscioglimento (art. 444, comma 2, c.p.p.), che è di certo una valutazione estranea alla volontà negoziale68, idonea infatti anche a scardinare completamente l’accordo raggiunto69.

In altre parole, la chiave di volta potrebbe risiedere nei controlli svolti dal giudice sulla proposta di pena, il cui fine è la tutela del nucleo inviolabile di alcuni valori fondamentali, come il diritto di difesa e la presunzione di non colpevolezza. Grazie a questa loro caratteristica, tali compiti sfuggono alla disponibilità delle parti70 e dovrebbero quindi poter attrarre, all’interno della medesima sfera di non negoziabilità, ogni profilo necessario per il loro corretto espletamento, invalidità comprese71.

Questa interpretazione ha ovviamente le sue principali ricadute sul piano probatorio: l’imputato, nonostante abbia chiesto il patteggiamento, sarebbe libero di eccepire l’invalidità di una prova, che possa orientare il giudice, ad esempio, verso il proscioglimento, o una valutazione di congruità della pena; a sua volta, il giudice, se possibile, potrebbe rilevare tali vizi anche in assenza di richiesta di parte, proprio allorché sia chiamato a svolgere le predette funzioni valutative.

Dall’altra parte, verrebbero sterilizzati tutti quei vizi che – essendo incapaci di influire sui presupposti e sui contenuti dell’accordo, oggetto della verifica giudiziale – restino al di fuori della verifica stessa, e possano quindi – sempre nella predetta ottica realista – dirsi “superabili”, così come la giurisprudenza dominante ritiene invece ora possibile in qualsiasi caso.

Spostando così l’attenzione dall’invalidità in sé considerata alla sua incidenza sull’esito del rito, si potrebbe forse ottenere un equilibrio maggiormente condivisibile: non verrebbero infatti trascurate le ragioni della deflazione e, parallelamente, si darebbe rilievo almeno a quei vizi la cui rilevazione appaia davvero irrinunciabile nel caso concreto.

Considerazioni finali

I ragionamenti fin qui svolti suscitano qualche riflessione ulteriore.

La negoziabilità dell’esito procedimentale è senza dubbio un fattore essenziale per il sistema sotto più punti di vista. Al risparmio di tempi e costi impresso al circuito penale, si unisce l’eventuale diritto dell’imputato di accelerare il più possibile la definizione della vicenda. D’altro canto, però, come ogni interesse ed esigenza, anche quelli appena ricordati non possono essere tutelati in via assoluta, ignorando la necessità, tipica di qualsiasi ordinamento processuale, di raggiungere compromessi ragionevoli fra tutti gli interessi in gioco. La giurisprudenza italiana sui rapporti fra invalidità e giustizia negoziata sembra essersi dimenticata di questo fondamentale aspetto.

In secondo luogo, l’ombra in cui si pretende finisca ogni vizio processuale sottende una visione alterata della premialità, di certo molto criticabile: così come non tutto è negoziabile – e dunque rinunciabile –, nemmeno si può pretendere che, in nome del beneficio ottenuto dall’accusato patteggiante, ogni sua doglianza possa considerarsi irrilevante72.

Stupisce, infine, la distorsione applicativa delle norme codicistiche, portata avanti con tenacia, ma senza chiare giustificazioni teoriche, che affondino le proprie radici nella legge, come invero dovrebbe essere. È forse percepibile la convinzione che, in fin dei conti, a fronte di un soggetto che ha scelto di arrendersi alla punizione, qualsiasi invalidità sia ormai priva di pregiudizio effettivo73, tanto da giustificarne il totale oblio.

Eppure, come si è detto, anche questa conclusione appare piuttosto affrettata, in quanto frutto di un’estrema e decontestualizzata focalizzazione sul solo patto fra le parti74; attorno ad esso, al contrario, come si è cercato di dimostrare, ruotano valori e interessi indisponibili75, di cui il giudice resta indiscusso garante e di cui le invalidità possono rappresentare un altrettanto irrinunciabile strumento di tutela.

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Publication Dates

  • Publication in this collection
    26 Jan 2026
  • Date of issue
    2025

History

  • Received
    18 Sept 2025
  • Reviewed
    29 Sept 2025
  • Reviewed
    06 Oct 2025
  • Reviewed
    07 Oct 2025
  • Reviewed
    14 Oct 2025
  • Reviewed
    27 Oct 2025
  • Reviewed
    11 Nov 2025
  • Accepted
    11 Nov 2025
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