La giustizia negoziata è di regola caratterizzata da un accordo fra le parti, che comporta, per l’imputato, una serie di vantaggi e sacrifici, ed è principalmente finalizzata a un risparmio di tempi e costi rispetto alla procedura standard di accertamento. Nell’ambito dell’applicazione della pena su richiesta delle parti – principale procedimento speciale italiano afferente al modello della giustizia negoziata – da tempo ci si interroga sulla sorte delle invalidità verificatesi prima dell’accordo e la giurisprudenza della Cassazione tende a sostenerne la totale sterilizzazione, quale corollario della manifestazione della volontà negoziale. Dopo aver analizzato tale tematica dal punto di vista teorico ed essersi soffermati sulle indicazioni provenienti dalla Corte europea dei diritti umani, si giungerà alla conclusione che l’orientamento attualmente dominante in giurisprudenza sia troppo sbilanciato verso le ragioni della deflazione e ci si immergerà nelle norme del codice di procedura penale italiano, alla ricerca di possibili soluzioni alternative, idonee a garantire un miglior bilanciamento fra tutti gli interessi e i valori in gioco.
Parole chiave
giustizia negoziata; invalidità; patteggiamento